È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 175, primo comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui non consente di sottoporre a sequestro o a pignoramento i buoni postali di risparmio, tranne che per ordine dell'autorità giudiziaria in sede penale, dovendosi rimuovere l'ingiustificata disparità di trattamento - in ordine alla garanzia dei creditori del titolare e alla tutela cautelare di ciascun intestatario nei confronti dell'altro nel caso di cointestazione a più persone - tra i libretti di risparmio ed i buoni postali fruttiferi (ai quali sono estese, in ragione dell'analogia del servizio e dell'identità del rapporto sottostante, le norme relative alle Casse postali di risparmio ed in particolare ai libretti di risparmio), sopravvenuta a seguito della sentenza n. 187/1995, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 157 del codice postale, interdittiva del sequestro o del pignoramento dei libretti di risparmio. Inoltre, poiché i buoni fruttiferi, pur facendo parte delle forme ordinarie del risparmio postale, sono assimilabili ai titoli del debito pubblico, il privilegio accordato dalla disposizione impugnata appare lesivo del principio di eguaglianza in relazione alla norma generale dell'art. 56, primo comma, del d.P.R. 14 febbraio 1963, n. 1343 (testo unico delle leggi in materia di debito pubblico), che ammette l'esperimento di pignoramenti e sequestri sui titoli al portatore e nominativi, ovunque essi si trovino. red.: G. Leo
Art. 175 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni