Insequestrabilita' ed impignorabilita' dei buoni postali fruttiferi I buoni postali fruttiferi non sono sequestrabili ne' pignorabili, tranne che per ordine dell'autorita' giudiziaria in sede penale. 26 Essi sono, inoltre, non cedibili, salvo il trasferimento per successione a termini di legge. 29a

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

26

La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 18 dicembre 1995, n. 508 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1995, n. 53), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo.

D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284

29a

Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti gia' in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".

Testo vigente dal 1 settembre 1999

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 508/1995

    Ha colpito questo articolo
    18 dicembre 1995

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 175, primo comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui non consente di sottoporre a sequestro o a pignoramento i buoni postali di risparmio, tranne che per ordine dell'autorità giudiziaria in sede penale, dovendosi rimuovere l'ingiustificata disparità di trattamento - in ordine alla garanzia dei creditori del titolare e alla tutela cautelare di ciascun intestatario nei confronti dell'altro nel caso di cointestazione a più persone - tra i libretti di risparmio ed i buoni postali fruttiferi (ai quali sono estese, in ragione dell'analogia del servizio e dell'identità del rapporto sottostante, le norme relative alle Casse postali di risparmio ed in particolare ai libretti di risparmio), sopravvenuta a seguito della sentenza n. 187/1995, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 157 del codice postale, interdittiva del sequestro o del pignoramento dei libretti di risparmio. Inoltre, poiché i buoni fruttiferi, pur facendo parte delle forme ordinarie del risparmio postale, sono assimilabili ai titoli del debito pubblico, il privilegio accordato dalla disposizione impugnata appare lesivo del principio di eguaglianza in relazione alla norma generale dell'art. 56, primo comma, del d.P.R. 14 febbraio 1963, n. 1343 (testo unico delle leggi in materia di debito pubblico), che ammette l'esperimento di pignoramenti e sequestri sui titoli al portatore e nominativi, ovunque essi si trovino. red.: G. Leo

    Art. 175 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 settembre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1995 al 1 settembre 1999.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284

    Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti gia' in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art175 · fonte del testo

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