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[1]Controversia giudiziale - Decorrenza dei termini

[2]In caso di controversia giudiziale per qualsiasi titolo, formalmente portata a cognizione dell'Amministrazione, e in caso di opposizione, i termini di prescrizione ricominciano a decorrere dal giorno in cui la controversia sia stata definita o l'opposizione rimossa. Le prescrizioni previste alle lettere a) e b) del precedente articolo non si applicano alle somme versate a titolo di deposito giudiziale.

Testo in vigore dal 3 maggio 1973 al 1 settembre 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art169 · fonte del testo

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