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[1]Casi di sequestro, pignoramento ed opposizione

[2]I libretti di risparmio ed i crediti in essi iscritti non sono soggetti a sequestro o pignoramento, salvo che per ordine dell'autorita' giudiziaria penale, anche per recupero di spese di giustizia. Le opposizioni ai rimborsi sono ammesse solamente:

  • a)da parte dei rappresentanti legali e dei curatori sui libretti intestati ad incapaci, interdetti o inabilitati;
  • b)da parte di coeredi nei casi di controversia sui diritti a succedere;
  • c)da parte di ciascuno degli intestatari sui libretti emessi a nome di piu' persone;
  • d)da parte dei titolari, i cui libretti si trovino in possesso di altre persone. L'opposizione deve essere notificata all'ufficio di emissione.

Testo in vigore dal 3 maggio 1973 al 1 giugno 1995

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 187/1995

    Ha colpito questo articolo
    23 maggio 1995

    In seguito al d.l. 1 dicembre 1993, n. 487 (convertito nella legge 1994, n. 71), che ha disposto la trasformazione dell'Amministrazione delle poste in ente pubblico economico entro il 31 dicembre 1993 e in società per azioni entro il 31 dicembre 1996, è venuta meno ogni differenza, per quanto riguarda la funzione di raccolta del risparmio (come, del resto, era già stato anticipatamente previsto dall'art. 7, comma 6, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359) tra l'amministrazione postale e gli altri istituti di credito. Perciò la impugnata disposizione dell'art. 157 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (c.d. codice postale) nella parte in cui non consente di sottoporre a sequestro o a pignoramento i libretti postali di risparmio e i crediti in essi iscritti, non potendo più trovare giustificazione nel rilievo, solitamente addotto in passato, anche in sentenze della Cassazione, dell'"esigenza di evitare intralcio alla gestione del servizio, impedendo l'esercizio, da parte dei singoli creditori, di azioni cautelari o esecutive", produce un effetto distorsivo della concorrenza in questo settore del mercato dei capitali, che si riflette in un privilegio dei titolari di crediti iscritti in libretti di risparmio postali, indebitamente sottratti al principio dell'art. 2740, primo comma, cod. civ.. La evidente offesa al principio di eguaglianza che ne consegue è aggravata oltretutto dall'interpretazione restrittiva, affermata nella giurisprudenza, secondo cui la norma non è applicabile nelle procedure concorsuali. Pertanto l'art. 157, primo comma, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 - risultando palesemente inappropriato il richiamo dell'art. 47 Cost. - va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost.. - Cfr. Cass., n. 3782 del 1979. red.: S. Pomodoro

    Art. 157 Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art157 · fonte del testo

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