Corte costituzionale

Sentenza n. 187/1995

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/05/1995 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 156 del d.P.R.

29 marzo 1976 (recte: art. 157 del d.P.R. 29 marzo 1973), n. 156

(Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in

materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), promosso con

ordinanza emessa il 10 dicembre 1993 dal Pretore di Benevento -

sezione distaccata di Guardia Sanframondi nella procedura esecutiva

proposta da Di Chiara Giuseppe contro di Gioia Aldo iscritta al n.

628 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1995 il Giudice

relatore Luigi Mengoni.

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso di un procedura esecutiva promossa da Giuseppe Di Chiara

contro Aldo Di Gioia, il Pretore di Benevento - sezione distaccata di

Guardia Sanframondi, con ordinanza del 10 dicembre 1993, pervenuta

alla Corte costituzionale il 1 ottobre 1994, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 156 (recte: 157) del d.P.R. 29

marzo 1976 (recte: 1973), n. 156, "nella parte in cui non consente di

sottoporre a pignoramento o a sequestro i crediti iscritti in

libretti postali di deposito a risparmio". A giudizio del remittente

la norma impugnata, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione,

"crea una palese disparità di trattamento dei debitori che hanno

somme depositate presso istituti di credito bancario e quelli che,

invece, utilizzano il deposito postale". La stessa norma favorisce,

inoltre, ingiustificatamente una propensione al deposito postale nei

confronti degli altri istituti di credito, ponendosi in contrasto

anche con l'art. 47 della Costituzione. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Benevento - sezione distaccata di Guardia

Sanframondi ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 47 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 157

del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (c.d. codice postale), nella parte

in cui non consente di sottoporre a sequestro o a pignoramento i

libretti postali di risparmio e i crediti in essi iscritti.

2. - La questione è fondata in riferimento al principio di

eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, mentre è

palesemente inappropriato il richiamo dell'art. 47 della

Costituzione.

Si tratta di un privilegio dell'Amministrazione postale

solitamente giustificato col rilievo dell'"esigenza di evitare

intralci nella gestione del servizio, impedendo l'esercizio, da parte

dei singoli creditori, di azioni cautelari o esecutive" (cfr. Cass.

n. 3782 del 1979). Una simile giustificazione presuppone l'originaria

natura di amministrazione statale dei servizi di bancoposta,

presupposto venuto meno in seguito al d.-l. 1 dicembre 1993, n. 487,

convertito nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che ha disposto la

trasformazione dell'Amministrazione delle poste in ente pubblico

economico entro il 31 dicembre 1993 e in società per azioni entro il

31 dicembre 1996, con la conseguenza che, caduta ogni differenza tra

l'amministrazione postale e gli altri istituti di credito per quanto

riguarda la funzione di raccolta del risparmio (parificazione, del

resto, anticipata dall'art. 7, comma 6, del d.-l. 11 luglio 1992, n.

333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359), la norma

impugnata produce un effetto distorsivo della concorrenza in questo

settore del mercato dei capitali. Essa si riflette, infatti, in un

privilegio ingiustificato dei titolari di crediti iscritti in

libretti di risparmio postali, i quali vengono sottratti al principio

dell'art. 2740, primo comma, cod. civ.

Si aggiunga che l'interpretazione restrittiva, affermata nella

giurisprudenza, secondo cui la norma non è applicabile nelle

procedure concorsuali, comporta un'offesa ulteriore al principio di

eguaglianza. Per giustificare tale disparità di trattamento non

basta osservare che il singolo creditore ha la "possibilità di

garantire o realizzare coattivamente il proprio credito sottoponendo

alla misura cautelare o esecutiva altri beni o altri crediti del

debitore", i quali potrebbero mancare o avere un valore insufficiente

per soddisfare la pretesa esecutiva.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 157, primo

comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico

delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di

telecomunicazioni).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:187 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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