Art. 6 — Attività edilizia libera

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Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonche' delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

  • a)gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
  • a-bis)gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
  • b)gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
  • c)le opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivita' di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
  • d)i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attivita' agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
  • e)le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita' agricola.
  • e-bis)le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purche' destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessita' e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;
  • e-ter)le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilita', ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
  • e-quater)i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, ((come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies, del presente testo unico, o degli impianti di cui all'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza,)) da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
  • e-quinquies)le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222. COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale ai sensi dell'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Le regioni a statuto ordinario:
  • a)possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1, esclusi gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire e gli interventi di cui all'articolo 23, soggetti a segnalazione certificata di inzio attivita' in alternativa al permesso di costruire;
  • b)disciplinano con legge le modalita' per l'effettuazione dei controlli.
  • c)LETTERA NON PIU' PREVISTA DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 1 AGOSTO 2011, N. 151.

Testo in vigore dal 31 luglio 2021 al 22 settembre 2022

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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  6. 15 aprile 2023 — 14 giugno 2023per 2 mesi
  7. 22 settembre 2022 — 15 aprile 2023per 7 mesi
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  9. 17 luglio 2020 — 31 luglio 2021per un anno
  10. 29 agosto 2017 — 17 luglio 2020per 3 anni
  11. 11 dicembre 2016 — 29 agosto 2017per 9 mesi
  12. 2 febbraio 2016 — 11 dicembre 2016per 10 mesi
  13. 12 novembre 2014 — 2 febbraio 2016per un anno
  14. 21 agosto 2013 — 12 novembre 2014per un anno
  15. 12 agosto 2012 — 21 agosto 2013per un anno
  16. 7 ottobre 2011 — 12 agosto 2012per 10 mesi
  17. 29 marzo 2011 — 7 ottobre 2011per 6 mesi
  18. 26 maggio 2010 — 29 marzo 2011per 10 mesi
  19. 20 ottobre 2001 — 26 maggio 2010testo originarioper 9 anni

Che cosa è cambiato dal 31 luglio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 2020 al 31 luglio 2021. 75 parole aggiunte.

e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, aggiunto: come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies, del presente testo unico, o degli impianti di cui all'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art6 · fonte del testo

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