Art. 84 — Termini per la notifica dell'obbligazione doganale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 maggio 2019 al 4 ottobre 2024. Leggi il testo vigente →

(( I termini per la notifica dell'obbligazione doganale avente ad oggetto diritti doganali sono disciplinati dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea. Qualora l'obbligazione avente ad oggetto i diritti doganali sorga a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la notifica dell'obbligazione doganale e' di sette anni. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle obbligazioni doganali sorte dal 1° maggio 2016))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 dicembre 1990, n. 428

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La L. 29 dicembre 1990, n. 428 ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di prescrizione previsto dall'articolo 84 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e' ridotto a tre anni.

Testo in vigore dal 26 maggio 2019 al 4 ottobre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 maggio 2019

Confronto con la versione in vigore dal 27 gennaio 1991 al 26 maggio 2019. 205 parole tolte, 64 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: L'azione dello Stato per la riscossione dei diritti doganali si prescrive nel termine di cinque anni. Il termine decorre:

tolto: a) dalla data della bolletta per i diritti in essa liquidati e non riscossi in tutto o in parte, per qualsiasi causa, o dovuti in conseguenza di errori di calcolo nella liquidazione o di erronea applicazione delle tariffe;

tolto: b) dalla data del termine fissato nella bolletta di cauzione di cui all'art. 141 per la presentazione delle merci alla dogana di destinazione, quando si tratta di diritti doganali dovuti in conseguenza della spedizione delle merci ad altra dogana od in transito;

tolto: c) dalla data della chiusura dei conti di magazzino delle singole partite per i diritti dovuti in conseguenza del movimento delle merci depositate nei magazzini doganali e nei magazzini di temporanea custodia;

tolto: d) dalla data in cui i diritti sono divenuti esigibili, in ogni altro caso. Qualora il mancato pagamento, totale o parziale, dei diritti abbia causa da un reatoaggiunto: I termini per la notifica dell'obbligazione doganale avente ad oggetto diritti doganali sono disciplinati dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea. Qualora l'obbligazione avente ad oggetto i diritti doganali sorga a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, il termine tolto: di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili. Se il mancato pagamento dipende da erroneo od inesatto accertamento della qualita', della quantita', del valore o della origine della merce, si applicano le disposizioni dell'art. 74. aggiunto: per la notifica dell'obbligazione doganale e' di sette anni. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle obbligazioni doganali sorte dal 1° maggio 2016

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art84 · fonte del testo

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