Art. 79 — Pagamento differito di diritti doganali

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(( Il ricevitore della dogana consente, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Lo stesso ricevitore puo' autorizzare la concessione di una maggiore dilazione, per il pagamento dei diritti afferenti la sola fiscalita' interna, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta. La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, e' accordata a condizione che, a garanzia dei diritti dovuti e dei relativi interessi, sia prestata cauzione ai sensi dell'articolo 87. Il ricevitore della dogana puo' in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilita' del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una ulteriore garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso. 4. L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo della corresponsione degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 202

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Il D. L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 202 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che in deroga agli articoli 79 e 169 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, il pagamento differito dei diritti doganali d'importazione e' soggetto ad una dilazione massima di giorni novanta. Per il pagamento effettuato oltre il periodo di giorni sette, sulle somme dovute verra' applicato un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi. Per le operazioni effettuate presso la dogana di Trieste il differimento massimo e' di giorni centottanta.

Testo in vigore dal 16 agosto 2000 al 4 ottobre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 agosto 2000

Confronto con la versione in vigore dal 13 luglio 1991 al 16 agosto 2000. 123 parole tolte, 61 parole aggiunte.

tolto: E' in facolta' delaggiunto: Il ricevitore della dogana tolto: consentire aggiunto: consente, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. tolto: Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, emanato annualmente di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, puo' autorizzare in via generale aggiunto: Lo stesso ricevitore puo' autorizzare la concessione di una maggiore dilazioneaggiunto: , per il pagamento dei diritti afferenti la sola fiscalita' interna, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta. tolto: Con le stesse modalita' il Ministro per le finanze puo' revocare o modificare la concessione di cui al primo comma, anche nel corso dell'anno. L'agevolazione del pagamento differito comporta lo obbligo del pagamento degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro per le finanze in misura pari al tasso medio posticipato di interesse dei buoni ordinari del tesoro per investimenti liberi comunicato dalla Banca d'Italia con riferimento al trimestre precedente l'emanazione di detto decreto. La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, e' accordata a condizione cheaggiunto: , a garanzia dei diritti tolto: doganali aggiunto: dovuti e dei relativi interessi tolto: vengaaggiunto: , sia prestata cauzione ai sensi tolto: del successivo articolo aggiunto: dell'articolo 87. Il ricevitore della dogana puo' in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori … entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una aggiunto: ulteriore garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso. aggiunto: 4. L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo della corresponsione degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art79 · fonte del testo

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