Art. 78 — Pagamenti periodici di diritti doganali

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L'Amministrazione finanziaria puo' consentire a coloro che effettuano con carattere di continuita' operazioni doganali di ottenere la libera disponibilita' della merce senza il preventivo pagamento dei diritti liquidati, i quali sono annotati, per ciascun operatore, in apposito conto di debito. Periodicamente, alla fine di un determinato intervallo di tempo fissato dall'Amministrazione predetta e che non puo' comunque eccedere i trenta giorni, il ricevitore delle doganali riassume il debito relativo al gruppo di operazioni effettuate nell'intervallo medesimo da ciascun operatore; il debito, salvo quanto previsto dagli articoli 79 e 80, deve essere soddisfatto entro i successivi due giorni lavorativi. La concessione dell'agevolazione e' subordinata alla prestazione di idonea cauzione nella misura ritenuta congrua dal ricevitore della dogana. L'Amministrazione puo' in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilita' del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento periodico; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una garanzia ritenuta idonea dall'amministrazione stessa. Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, possono essere stabilite particolari disposizioni in materia di contabilizzazione e di pagamento dei diritti doganali ed accessori relativi ai pacchi postali.24

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 202

24

Il D. L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 202 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "in deroga a quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'intervallo per il pagamento periodico dei diritti doganali, escluse le sovrimposte di confine, i dazi, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione e all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari, non puo' eccedere i dieci giorni ed il pagamento deve essere effettuato nei due giorni successivi alla riassunzione del debito".

Testo in vigore dal 13 luglio 1991 al 4 ottobre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 luglio 1991

Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 1973 al 13 luglio 1991.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D. L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 202

    Il D. L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 202 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "in deroga a quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'intervallo per il pagamento periodico dei diritti doganali, escluse le sovrimposte di confine, i dazi, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione e all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari, non puo' eccedere i dieci giorni ed il pagamento deve essere effettuato nei due giorni successivi alla riassunzione del debito".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art78 · fonte del testo

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