Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 58, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 28041/2025

    22 ottobre 2025
    • Commercio

    In tema tutela del c.d. "made in Italy", l'illecito amministrativo previsto dall'art. 4, comma 49- bis, l. n. 350 del 2003, finalizzato a tutelare il consumatore sull'origine italiana del prodotto da acquistare, presuppone la colpa dell'importatore e si configura quando la dichiarazione inveritiera induce l'acquirente in errore; tale elemento soggettivo deve ritenersi escluso se, prima dell'immissione in commercio sul territorio italiano, anche mediante un'appendice informativa, l'importatore ha posto in essere tutte le cautele normalmente esigibili per garantire la conoscenza della provenienza estera dei prodotti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha annullato la sanzione amministrativa comminata avendo l'importatore provato di avere richiesto al fornitore espressamente di apporre l'etichetta "Made in China" sui prodotti bloccati in dogana, non verificati né al momento della spedizione, né al momento dello sdoganamento, potendo egli ancora fornire esatte informazioni mediante la prevista appendice informativa, prima della fase di commercializzazione sul territorio italiano).

    Art. 58 · Art. 3 Modifiche al sistema penale

    Rassegna di ottobre 2025, p. 63 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di ottobre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 ottobre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 12 giugno 1991 al 4 ottobre 2024. 41 parole tolte, 5 parole aggiunte.

tolto: Su richiesta del proprietario e prima della presentazione della dichiarazione, la dogana puo' permettere che le merci siano scaricate e ne siano da questi verificate, alla presenza di un suo funzionario, la qualita' e la quantita'. COMMAaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 8 NOVEMBRE 1990 aggiunto: 26 SETTEMBRE 2024, N. tolto: 374. aggiunto: 141

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art58 · fonte del testo

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