Art. 334 — Estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000. Il presidente e redattore: Mirabelli Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 14 luglio 2000. Il cancelliere: Fruscella
Art. 334 Testo unico in materia doganale · Art. 282 Testo unico in materia doganale · Art. 3 cost. · Art. 25 cost.
È manifestamente inammissibile, per inadeguata motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 334 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia doganale), sollevata con riferimento agli artt. 3, 25, comma secondo, e 113 Cost., giacché l'ordinanza di rimessione non enuncia in alcun modo gli elementi di fatto e di diritto dai quali ha tratto origine il giudizio principale e non indica il titolo del reato per il quale si procede penalmente, ne' chiarisce se ricorrano le condizioni per l'estinzione delle violazioni doganali costituenti reato, secondo la disciplina dettata dall'art. 3, comma 176, l. 28 dicembre 1995, n. 549 e dall'art. 5 d.P.R. 24 luglio 1996, n. 435, che prevedono una definizione amministrativa sul presupposto della domanda presentata dall'interessato e senza valutazione discrezionale della p.a.. red.: S. Di Palma
Art. 334 Testo unico in materia doganale · Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 113 cost.
Qualora fosse dichiarata incostituzionale l'intera disposizione che prevede l'estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa, qualora l'Amministrazione ammetta il contravventore al pagamento di una somma di danaro, ne deriverebbe che questi non potrebbe in nessun caso, ne' prima ne' durante il processo penale, fruire della conciliazione amministrativa (inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della disposizione dell'art. 334 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost.). - cfr. S. nn. 261/1983, 311/1983.
Art. 334 Testo unico in materia doganale · Art. 3 cost. · Art. 25 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024. 73 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l'amministrazione doganale puo' consentire che il colpevole effettui il pagamento, oltre che del tributo dovuto, di una somma non inferiore al doppio e non superiore al decuplo del tributo stesso, da determinarsi dall'amministrazione medesima. Il pagamento della somma anzidetta e del tributo estingue il reato. L'estinzione del reato non impedisce l'applicazione della confisca, la quale e' disposta con provvedimento dell'amministrazione doganale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art334 · fonte del testo
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