Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 aprile 1998 al 29 aprile 2012. Leggi il testo vigente →

Qualora le dichiarazioni relative alla qualita', alla quantita' ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra Dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all'accertamento, il dichiarante e' punito con l'ammenda da lire ottocento a duemila.30 La precedente disposizione non si applica:

  • a)quando nei casi previsti dall'articolo 57, lettera d), pur essendo errata la denominazione della tariffa, e' stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l'applicazione dei diritti;
  • b)quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, e' uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;
  • c)quando le differenze in piu' o in meno nella quantita' o nel valore non superano il cinque per cento per ciascuna qualita' delle merci dichiarate. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo lo accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza supera il cinque per cento, l'ammenda, qualora il fatto non costituisca piu' grave reato, e' applicata in misura non minore dell'intero ammontare della differenza stessa e non maggiore del decuplo di essa. Tuttavia, se tale differenza dipende da errori di calcolo, di conversione della valuta estera o di trascrizione commessi in buona fede nella compilazione della dichiarazione ovvero e' dovuta ad inesatta indicazione del valore, sempreche' il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari per l'accertamento del valore stesso, si applica, in luogo dell'ammenda, la ((sanzione amministrativa)) non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della differenza stessa.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. LGS. 18 dicembre 1997, n. 473

30

Il D. LGS. 18 dicembre 1997, n. 473 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le sanzioni previste dagli articoli 302, terzo comma, 303, primo comma, 319, primo comma, e 320, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono elevate, nel minimo, a lire duecentomila e, nel massimo, a lire un milione".

Testo in vigore dal 1 aprile 1998 al 29 aprile 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 aprile 1998

Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 1973 al 1 aprile 1998. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

… gli elementi necessari per l'accertamento del valore stesso, si applica, in luogo dell'ammenda, la tolto: pena pecuniaria aggiunto: sanzione amministrativa non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della differenza stessa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D. LGS. 18 dicembre 1997, n. 473

    Il D. LGS. 18 dicembre 1997, n. 473 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le sanzioni previste dagli articoli 302, terzo comma, 303, primo comma, 319, primo comma, e 320, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono elevate, nel minimo, a lire duecentomila e, nel massimo, a lire un milione".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art303 · fonte del testo

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