Art. 300 — Delle misure di sicurezza personali non detentive. Libertà vigilata

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024. Leggi il testo vigente →

Quando per il delitto di contrabbando sia applicata la pena della reclusione superiore ad un anno, e' sempre ordinata la sottoposizione del condannato alla liberta' vigilata. Ad assicurare l'esecuzione di tale misura concorre la guardia di finanza.

Testo in vigore dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art300 · fonte del testo

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