Art. 286 — Contrabbando nelle zone extra-doganali
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E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.
Testo in vigore dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024
