Art. 27 — Restrizioni per la navigazione nella zona di vigilanza doganale terrestre
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024. Leggi il testo vigente →
Con decreto del Presidente della Repubblica possono essere imposte speciali discipline per la navigazione nei laghi e nei fiumi compresi nella zona di vigilanza doganale terrestre.
Testo in vigore dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024
