Corte costituzionale

Sentenza n. 105/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/05/1975 · relatore Nicola Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 120, secondo

comma, della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (legge doganale),

promosso con ordinanza emessa il 21 luglio 1972 dal tribunale di

Crotone nel procedimento penale a carico di Campanella Giacomo,

iscritta al n. 307 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 25 ottobre 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 febbraio 1975 il Giudice

relatore Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - A seguito di rapporto n. 363/1969 in data 4 settembre 1969

dell'Intendente di finanza di Catanzaro, il dr. Giacomo Campanella

veniva tratto a giudizio innanzi al tribunale di Crotone quale legale

rappresentante della Raffineria Shell Italiana s.p.a. per rispondere

della violazione dell'art. 120, comma secondo, della legge doganale 25

settembre 1940, numero 1424, per avere introdotto nel deposito costiero

della società Marathon Italiana Petroli, esercente in Crotone sotto il

controllo finanziario della dogana, un quantitativo di benzina soggetto

a imposta di fabbricazione che alla misurazione era risultato inferiore

di quasi l'8% rispetto alla quantità indicata, alla partenza, nella

bolletta di cauzione.

Nel corso del giudizio il tribunale, accogliendo un'eccezione della

difesa, ha sollevato, con ordinanza del 21 luglio 1972, in riferimento

all'art. 27, comma primo, Cost., questione di legittimità

costituzionale del predetto art. 120, comma secondo, della legge

doganale, prospettando il dubbio che esso contrasti con il principio

della personalità della responsabilità penale sotto il profilo del

difetto del rapporto di casualità materiale fra azione ed evento (art.

40 c.p.).

2. - Nel giudizio non vi è stata costituzione di parte ma è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, assistito

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata non fondata, in quanto la responsabilità penale dello

speditore deriverebbe dalla inosservanza dell'obbligo sia di dare

disposizioni atte ad evitare differenze quantitative maggiori di quelle

tollerate dalla legge, sia di stabilire adeguati controlli per la loro

esecuzione. Considerato in diritto :

1. - Il primo comma dell'art. 120 della legge doganale 25 settembre

1940, n. 1424 (applicabile, in virtù del richiamo operato dall'art.

13, terzo comma, del r.d. 28 febbraio 1939, n. 334, al trasporto, dalle

fabbriche ai depositi indicati nel primo comma dello stesso articolo,

di prodotti petroliferi soggetti ad imposta di fabbricazione) dispone

testualmente che, qualora le merci spedite con bolletta di cauzione non

vengano presentate alla dogana di destinazione, lo speditore è

soggetto alla pena dell'ammenda in misura corrente dal decimo

all'intero ammontare dei diritti di confine. Il secondo comma aggiunge

che se all'arrivo delle merci alla dogana di destinazione si trova una

quantità maggiore o minore di quella indicata nella "bolletta di

cauzione", lo speditore è soggetto alla pena dell'ammenda non

inferiore al decimo e non superiore all'intera differenza dei diritti

di confine.

Va premesso che nelle more del giudizio la legge doganale

summenzionata è stata abrogata ed il suo titolo IX "dei reati

doganali", cui apparteneva l'art. 120, è stato trasfuso nel titolo VII

"delle violazioni doganali" del testo unico delle disposizioni

legislative in materia doganale approvato con d.P.R.23 gennaio 1973,

n.43. Peraltro il contenuto dell'art.120 è stato integralmente e

senza alcuna modifica sostituito dall'art. 305 del testo unico.

Secondo il giudice a quo la norma impugnata individuerebbe il

responsabile penale prescindendo da ogni rapporto di causalità

materiale tra condotta ed evento (art. 40 c.p.), e si porrebbe

conseguentemente in contrasto con il principio della personalità della

responsabilità penale sancito dall'art. 27, primo comma, della

Costituzione.

2. - La questione non è fondata.

Per vero, a norma dell'art. 58 della legge doganale n. 1424 del

1940, (ora 141 del t.u.), applicabile come si è detto al caso di

specie in virtù del richiamo operato dagli artt. 13 e 14 del r.d. 28

febbraio 1939, n. 334, speditore è colui che tale qualifica riveste

nella dichiarazione per spedizione di merce da una dogana all'altra con

bolletta di cauzione e per ciò stesso, diventando parte del rapporto

di imposta doganale, assume, tra gli altri, l'obbligo di ripresentare

alla dogana di destinazione lo stesso quantitativo di merce indicato

nella bolletta di cauzione.

L'art. 120 (ora 305 t.u.) si riferisce, pertanto, ad un fatto

proprio dello speditore, il quale risponde per non aver compiuto tutto

quanto era nelle sue possibilità per curare l'esatto adempimento degli

obblighi assunti ed, in particolare, (come esattamente rileva

l'Avvocatura) per non aver dato disposizioni idonee ad evitare

"differenze di quantità" maggiori di quelle tollerate dalla legge e

per aver omesso di stabilire controlli per la puntuale esecuzione di

quanto disposto.

Ed è appena il caso di osservare che lo speditore non può

ritenersi esonerato da responsabilità per il fatto di essersi rivolto

per il trasporto a terze persone, posto che in tal caso sarebbero

ugualmente da ascriversi alla sua azione od omissione, ai sensi

dell'art. 40 del codice penale, la scelta di tali soggetti e la mancata

sorveglianza su di essi nonché sulle persone e sui mezzi materiali

impiegati.

3. - Non va d'altro canto omesso che ad integrare la

responsabilità penale rispetto ai reati, che, come quello di specie,

hanno natura contravvenzionale, non è sufficiente, secondo un

indirizzo interpretativo ormai consolidato, la mera volontarietà

dell'azione od omissione ma occorre, altresì, che non risulti esclusa

almeno la colpa dell'agente (art. 42, ultimo comma, c.p.).

La disciplina delle contravvenzioni doganali contenuta nella citata

legge n. 1424 del 1940 (che è successiva al codice penale) non si

discosta da tali principi.

Sicché non v'ha dubbio che nel caso considerato dalla norma

impugnata lo speditore possa sottrarsi ad ogni responsabilità provando

che nel suo operato non sia ravvisabile la pur minima imprudenza o

negligenza.

4. - Resta così confermata, anche sotto tale ulteriore profilo,

l'infondatezza delle doglianze sollevate dal giudice a quo. Se infatti

alla responsabilità dello speditore deve riconoscersi, per quanto si

è detto, quanto meno carattere colposo, è per ciò stesso esclusa

l'ipotesi di una responsabilità per fatto altrui contrastante con il

principio della personalità della responsabilità penale sancito

nell'art. 27, comma primo, della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 120, comma secondo, della legge doganale 25 settembre 1940,

n. 1424 (ora art. 305 del testo unico in materia doganale approvato con

il d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), sollevata, in riferimento all'art.

27, comma primo, della Costituzione, dal tribunale di Crotone con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 aprile 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE -

PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:105 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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