Art. 218 — Interessi di mora

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1973 al 27 luglio 1978. Leggi il testo vigente →

Gli interessi di mora previsti dagli articoli 191 e 211 sono fissati nella misura del quattro per cento semestrale, da computarsi sull'ammontare dei diritti doganali dovuti. Per la liquidazione degli interessi di cui al precedente comma, il semestre iniziato e' computato per intero.

Testo in vigore dal 28 marzo 1973 al 27 luglio 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art218 · fonte del testo

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