Art. 217 — Temporanea esportazione e reimportazione di materiali di volo costituenti scorte presso scali esteri

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Per le operazioni di temporanea esportazione relative ai materiali di volo di ogni genere che le imprese italiane assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea spediscono per via area allo scopo di costituire scorte presso gli scali esteri e per le successive operazioni di reimportazione puo' prescindersi dalla emissione di documenti doganali. In tali casi sono dalla dogana riconosciute valide, ai fini dell'imbarco del materiale predetto sugli aeromobili adibiti alla spedizione e dello sbarco di esso al rientro, le relative lettere di vettura aerea. Le disposizioni del precedente comma sono applicabili a condizione che attraverso il controllo delle scritture tenute dalle imprese interessate sia sempre possibile seguire il movimento del materiale.

Testo in vigore dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art217 · fonte del testo

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