Art. 216 — Importazione ed esportazione temporanea di veicoli in uso privato

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Il Ministro per le finanze puo' stabilire che per l'importazione temporanea dei veicoli stradali di cui alla convenzione di New York 4 giugno 1954, approvata e resa esecutiva in Italia con la legge 27 ottobre 1957, n. 1163, nonche' degli aeromobili e delle imbarcazioni di cui alla convenzione di Ginevra 18 maggio 1956, approvata e resa esecutiva in Italia con la legge 3 novembre 1961, n. 1553, si prescinda dalla emissione di documenti doganali e dalla prestazione di garanzie. I mezzi di trasporto ammessi alle facilitazioni di cui al precedente comma conservano la condizione di merce estera in temporanea importazione e possono essere nazionalizzati alle condizioni previste per ciascuna categoria dalla legislazione italiana; per il loro uso nel territorio dello Stato quando manchino o siano venute a cessare le condizioni indicate nelle convenzioni citate nel predetto comma resta ferma l'applicabilita' delle pene stabilite per il reato di contrabbando. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche agli autoveicoli nazionali nuovi di fabbrica acquistati da persone residenti all'estero in soggiorno temporaneo nel territorio doganale, che siano stati immatricolati mediante la speciale targa di riconoscimento prevista dall'art. 97 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. Tali autoveicoli sono considerati esportati all'atto della immatricolazione, restando assoggettati al regime della temporanea importazione durante la successiva permanenza nel territorio predetto. Il Ministro per le finanze puo' altresi' stabilire che per la esportazione temporanea dei veicoli stradali, degli aeromobili e delle imbarcazioni di cui alle convenzioni indicate nel primo comma si prescinda dalla emissione di documenti doganali.

Testo in vigore dal 28 marzo 1973 al 12 settembre 1981

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 132/1990

    Questione inammissibile
    16 marzo 1990

    Per giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale il settore dei rapporti fra diritto interno e diritto comunitario è sottratto alla competenza della Corte, salvo che si tratti della legge di esecuzione del Trattato di Roma in riferimento ai principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, ovvero di leggi statali che si assumono costituzionalmente illegittime in quanto dirette ad impedire o pregiudicare la perdurante osservanza del Trattato, in relazione al sistema o al nucleo essenziale dei suoi principi. E poiché, nel caso di specie, le norme denunciate non appaiono dirette a impedire o pregiudicare l'osservanza del Trattato ed esistendo peraltro una decisione della Corte di Giustizia della Comunità europea che ha giudicato sulla compatibilità di fattispecie e norme identiche a quelle in esame, compete esclusivamente al giudice a quo di accertare, sulla base di tale statuizione interpretativa della Corte di Giustizia, la compatibilità o meno delle norme interne con il diritto comunitario. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della l. 27 ottobre 1957, n. 1163 e dell'art. 216 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, sollevata in riferimento all'art. 11 Cost.). - S. nn. 183/1973, 170/1984, 113/1985 e 389/1989.

    Art. 11 cost. · Art. 216 Testo unico in materia doganale · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art216 · fonte del testo

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