Art. 161 — Vigilanza sulle merci nei magazzini di proprietà privata

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024. Leggi il testo vigente →

La dogana esercita la vigilanza sui magazzini di proprieta' privata. Essa deve effettuare verificazioni ordinarie ogni due anni e puo' farne altre straordinarie, anche senza preavviso, quando lo ritenga opportuno. La spesa delle verificazioni ordinarie e' a carico del concessionario del deposito. Quella delle straordinarie e' a carico del concessionario nel solo caso in cui si accerti, in confronto del carico di magazzino, una differenza di qualita' o di quantita' non giustificata.

Testo in vigore dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art161 · fonte del testo

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