Art. 137 — Effetti della rispedizione all'estero o della distruzione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024. 305 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: In ordine alla domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla rispedizione od alla distruzione sotto vigilanza doganale di merce importata il capo della circoscrizione doganale decide con provvedimento motivato; detto provvedimento deve essere notificato all'interessato, per il tramite della competente dogana, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda stessa. Se la domanda e' accolta, la rispedizione all'estero o la distruzione sotto vigilanza doganale deve avvenire, a cura ed a spese dell'importatore, entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento. L'avvenuta rispedizione o distruzione entro il predetto termine comporta lo sgravio dei diritti doganali liquidati all'atto dell'importazione ed il rimborso di quelli gia' pagati, esclusi in ogni caso i corrispettivi per servizi resi. Qualora, nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 135, la rispedizione all'estero o la distruzione riguardi solo una parte della merce importata, la dogana, per la parte di merce che l'interessato intende mantenere vincolata all'importazione, procede ad una nuova liquidazione dei diritti dovuti, eventualmente previa rideterminazione della classifica doganale con riferimento alla data di accettazione della dichiarazione di importazione definitiva relativa all'intera quantita' di merce od al prodotto completo. In tal caso, lo sgravio od il rimborso e' limitato alla differenza fra i diritti liquidati all'atto dell'importazione definitiva e quelli risultanti dalla nuova liquidazione. Non puo' essere autorizzata la rispedizione o la distruzione parziale qualora la parte di merce residua risulti, a seguito della nuova classificazione doganale, di vietata importazione in base alle vigenti disposizioni sui divieti economici od in base ad altre disposizioni. La rispedizione all'estero e la distruzione sotto vigilanza doganale della merce importata non comportano l'estinzione delle eventuali violazioni connesse con la importazione. Gli avanzi che dovessero residuare dalla distruzione possono essere rispediti all'estero ovvero essere immessi in consumo previo assoggettamento al trattamento fiscale loro proprio, secondo la specie, applicabile nel giorno della distruzione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art137 · fonte del testo
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