Art. 13 — Edifici in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1973 al 12 giugno 1991. Leggi il testo vigente →

E' vietato di eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o di stabilire manufatti galleggianti in prossimita' della linea doganale e nel mare territoriale, nonche' di spostare o modificare le opere esistenti, senza l'autorizzazione del capo della circoscrizione doganale. La predetta autorizzazione ha carattere autonomo e non rimane assorbita da quelle di altre autorita', quando siano prescritte.

Testo in vigore dal 28 marzo 1973 al 12 giugno 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art13 · fonte del testo

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