Art. 108 — Presentazione del manifesto di partenza delle dogane estere

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Quando la nave giunge da porti esteri nei quali viene rilasciato o dalla autorita' doganale o da quella portuaria il manifesto di partenza, puo' essere prescritto che questo manifesto sia presentato dal capitano in luogo del manifesto del carico. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, e' stabilito per quali navi e per quali provenienze la presentazione del manifesto di partenza sopra indicato e' obbligatoria. Per le navi provenienti da porti esteri nei quali non si rilascia il manifesto di partenza puo' essere prescritto, mediante decreto del Presidente della Repubblica, che il capitano sia munito di un manifesto del carico vidimato dall'autorita' consolare italiana.

Testo in vigore dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art108 · fonte del testo

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