Art. 106 — Requisiti del manifesto del carico
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141.
Abrogato dal 4 ottobre 2024
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3 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 2005 al 4 ottobre 2024. 315 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il manifesto del carico deve contenere le seguenti indicazioni: il nome e la bandiera della nave; la stazza netta; il numero degli uomini di equipaggio; il cognome e nome del capitano; la provenienza; gli approdi fatti durante il viaggio; le specie del carico e, secondo i casi, la quantita' in peso od in volume delle merci alla rinfusa; il numero, la qualita' e il peso lordo dei colli, se questo sia indicato nei documenti di trasporto, le loro marche e cifre numeriche; i documenti che accompagnano le merci. Il numero totale dei colli deve essere ripetuto in lettere, salvo il disposto dell'art. 351, secondo comma. Deve essere altresi' indicato, quando risulta dalla polizza di carico, il nome del destinatario di ogni partita. Devono essere, in fine, descritte nel manifesto di carico le autovetture al seguito dei passeggeri. Non e' obbligatoria nel manifesto l'iscrizione dei bagagli dei passeggeri, purche' non si tratti di colli commerciali. Le merci destinate a localita' diverse devono essere annotate nel manifesto separatamente, secondo il luogo di loro destinazione. Il manifesto deve essere scritto in inchiostro, senza correzioni, senza cancellature od alterazioni e sottoscritto dal capitano o chi per esso. Mancando taluno dei suddetti requisiti, il manifesto non e' accettato dalla dogana e, agli effetti del presente testo unico, si considera come non presentato in deroga a quanto stabilito nel primo comma, puo' prescindersi dall'indicare il numero dei colli relativi a merce di unica qualita' costituente in tutto od in parte il carico della nave, quando sia indicata la quantita' complessiva di detta merce in peso od in volume, a seconda della specie, e purche' non si tratti di colli chiusi a macchina o comunque sigillati. In tali casi la merce e' considerata "alla rinfusa," agli effetti dell'applicazione dell'art. 302. Si utilizzano i formulari FAL di cui alla direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002,.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art106 · fonte del testo
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