Art. 107 — Presentazione del manifesto del carico

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Il capitano della nave che approda in qualunque porto o rada dello Stato deve presentare alla dogana il manifesto del carico, qualunque sia la causa per la quale l'approdo e' stato effettuato, e qualunque sia la durata della permanenza della nave nel luogo di arrivo. Se la nave proviene da altro porto dello Stato, il capitano, in luogo del manifesto del carico, deve presentare il "manifesto di partenza" prescritto nell'art. 120. La dogana ha facolta' di richiedere al capitano tutti gli altri documenti di bordo. Tale richiesta e' obbligatoria quando sono rilevate differenze fra i dati risultanti dal manifesto e la consistenza del carico.

Testo in vigore dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art107 · fonte del testo

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