Art. 104 — Divieti di approdo e di sosta delle navi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024. Leggi il testo vigente →

Nei luoghi dove non sono uffici doganali e' vietato ai capitani di navi, salvo il permesso della dogana o caso di forza maggiore, di rasentare il lido, di gettare l'ancora, di stare alla cappa, di mettersi in comunicazione con la terra in modo che sia agevole sbarcare e imbarcare merci e di approdare. Le navi debbono ancorarsi solamente nei luoghi all'uopo destinati.

Testo in vigore dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art104 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari