Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 9 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1942 al 9 maggio 2025. 725 parole tolte, 13 parole aggiunte in 12 capoversi.

tolto: Il maggior valore soggetto ad imposta per i titoli di cui all'art. 1, quotati in borsa, e' quello costituito dalla differenza fra il prezzo di cessione del titolo ed un prezzo o valore di riferimento determinato giusta le norme seguenti:

tolto: 1. Per le cessioni di titoli, acquistati anteriormente al 1° ottobre 1940-XVIII, il valore di riferimento e' costituito dalla media dei prezzi di compenso di fine settembre 1940 delle varie borse presso le quali il titolo e' stato quotato. Qualora la media del prezzo di compenso di fine settembre 1940-XVIII, sia inferiore al valore nominale, il valore di riferimento e' costituito da questo ultimo valore. Per i titoli che non abbiano nessun prezzo di compenso a fine settembre 1940-XVIII, il valore di riferimento e' determinato con decreto del Ministro per le finanze in base ad apposita valutazione del titolo stesso fatta con riferimento alla detta data dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa, presso la quale il titolo e' quotato, piu' vicina alla sede della societa', con le norme di cui al R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739.

tolto: 2. Per le cessioni di titoli, acquistati a decorrere dal 1° ottobre 1940-XVIII, ma prima del 20 luglio 1941, data di entrata in vigore del R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, il valore di riferimento e' costituito dall'effettivo prezzo di acquisto quando questo possa essere provato con regolare foglietto bollato di agente di cambio o convalidato da un agente di cambio o da un'azienda di credito iscritta nell'albo presso la Banca d'Italia, di cui al R. decreto-legge 20 dicembre 1932-XI, n. 1607 o da foglietto bollato registrato presso un agente di cambio od una delle aziende di credito di cui sopra, nel periodo dal 20 al 29 luglio 1941-XIX, a norma dell'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647. In caso contrario il valore di riferimento e' costituito dalla media dei prezzi di compenso di fine settembre 1940-XVIII, di cui al precedente numero 1.

tolto: 3. Per la cessione di titoli acquistati a decorrere dal 20 luglio 1941-XIX, il valore di riferimento e' costituito dal prezzo d'acquisto che deve obbligatoriamente risultare da apposito foglietto bollato a norma del precedente art. 2.

tolto: 4. Nei casi in cui il valore di riferimento e' costituito dal prezzo di acquisto, devono essere annotati sul foglietto bollato di cessione gli estremi del foglietto bollato di acquisto.

tolto: Qualora la cessione abbia per oggetto titoli acquistati anteriormente al 1° ottobre 1940-XVIII, ovvero titoli acquistati nel periodo corrente dal 1° ottobre 1940 al 19 luglio 1941, per i quali ultimi non vengano indicati gli estremi del foglietto bollato di acquisto, sul foglietto bollato di cessione deve dal venditore essere apposta dichiarazione, datata e sottoscritta, che i titoli sono stati acquistati nei periodi suindicati.

tolto: 5. Nel caso in cui successivamente alla data di acquisto o successivamente al 30 settembre 1940-XVIII, sia variato il valore nominale unitario delle azioni, restando invariato il complessivo capitale sociale, il valore di riferimento deve essere rettificato nella stessa proporzione del valore nominale unitario.

tolto: 6. Per i contratti posti in essere senza, l'intervento, come contraenti o quali intermediari, di un agente di cambio, di una azienda di credito o di un commissionario di borsa, il prezzo di cessione si presume non inferiore alla quotazione di chiusura dei titoli raggiunta nella borsa piu' vicina al domicilio del venditore, nel giorno della contrattazione.

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

tolto: 7. Sui foglietti bollati prescritti per le contrattazioni dei titoli di cui al precedente art. 1 deve essere in ogni caso indicato il valore di riferimento, il maggior valore imponibile e l'importo totale dell'imposta.

tolto: 8. Le frazioni di lira risultanti dalla liquidazione complessiva dell'imposta, non superiori a centesimi cinquanta vanno abbandonate: quelle superiori sono arrotondate a lira intera.

tolto: 9. L'imposta e' dovuta anche per le cessioni dei titoli di cui all'art. 1 poste essere mediante atto pubblico o scrittura privata registrata ed e' liquidata e riscossa, indipendentemente da quella di registro, dagli Uffici del registro all'atto della registrazione, osservate le norme vigenti in materia di imposta di registro.

tolto: 10. La media dei prezzi di compenso costituente il valore di riferimento ai fini dell'applicazione dell'imposta a norma del presente articolo, e' determinata con decreti del Ministro per le finanze.aggiunto: Testo unico-art. 3 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-09;357~art3 · fonte del testo

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