Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1942 al 9 maggio 2025. 379 parole tolte, 13 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Le cessioni di titoli azionari, di quote o carature di societa' immobiliari non quotati in borsa, sono soggette all'imposta sul maggior valore di cui all'art. 1, nella misura proporzionale uniforme del sessanta per cento.
tolto: Il maggior valore imponibile e' costituito dalla differenza fra il valore del titolo, resosi definitivo per l'esercizio 1938, agli effetti dell'imposta di negoziazione, a norma del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, e il prezzo di cessione.
tolto: Gli Uffici del registro hanno facolta' di accertare la eventuale sussistenza del detto maggior valore, ove questo non risulti dal foglietto bollato di cessione, ovvero la congruita' di quello che dallo stesso foglietto risulta assoggettato ad imposta. A tale fine gli Uffici del registro, entro due mesi a decorrere dall'ultimo giorno del mese in cui hanno ricevuto dagli agenti di cambio e dalle aziende di credito i moduli e gli elenchi di cui al secondo comma dell'articolo precedente, devono richiedere al Comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa piu' vicina alla sede della societa' che ha emesso i titoli, la valutazione del titolo alla data della cessione.
tolto: Contro la valutazione del Comitato direttivo degli agenti di cambio, ove essa sia dall'ufficio notificata al contribuente, e' ammesso il ricorso, sia da parte del contribuente che da parte dell'ufficio, al Collegio peritale di cui all'art. 9 del citato R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975.
tolto: Per quanto riguarda la valutazione da parte dei Comitati direttivi degli agenti di cambio, la procedura da seguire dagli Uffici del registro, il ricorso al Collegio peritale e la liquidazione ed il pagamento dell'imposta dovuta e della eventuale sovrimposta di negoziazione di cui al successivoart. 17, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, quarto, quinto e sesto comma, all'art. 10, primo e secondo comma, e all'art. 17, ultimo comma, del citato R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975.
tolto: Il ricorso al Collegio sospende gli effetti della valutazione dal Comitato. Qualora invece nel prescritto termine non venga prodotto alcun ricorso al Collegio, il contribuente e' obbligato a pagare la dovuta imposta sul plusvalore e la eventuale sovrimposta di negoziazione di cui al successivo art. 17, entro 20 giorni dalla scadenza del termine stabilito per ricorrere al Collegio.aggiunto: Testo unico-art. 12 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-09;357~art12 · fonte del testo
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