Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1942 al 9 maggio 2025. 119 parole tolte, 13 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'azione della finanza per il conseguimento dell'imposta sul plusvalore, della sovrimposta di negoziazione e delle sopratasse relative, dovute a norma del presente decreto si prescrive nel termine di cinque anni computabili dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento o dal giorno in cui il pagamento fu eseguito.
tolto: Nello stesso termine si prescrive l'azione del contribuente per richiedere la restituzione di sopratasse indebitamente corrisposte. Non e' ammesso rimborso per l'imposta e per la sovrimposta pagata a mezzo di marche.
tolto: La compiuta prescrizione del diritto della finanza non autorizza peraltro l'uso o la produzione, dei foglietti bollati irregolari agli effetti del presente decreto senza il pagamento dell'imposta, della sovrimposta, delle sopratasse e del minimo delle pene pecuniarie dallo stesso stabilite.aggiunto: Testo unico-art. 28 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-09;357~art28 · fonte del testo
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