Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1942 al 9 maggio 2025. 305 parole tolte, 13 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Chiunque ponga in essere i contratti previsti dagli articoli 2 e 11 senza il pagamento dell'imposta sul plusvalore e della sovrimposta dl negoziazione dovute a norma del presente decreto, e' punito con l'ammenda da cinque a dieci volte l'imposta o la sovrimposta non corrisposta.
tolto: L'ammenda si applica distintamente in confronto del venditore o dei compratore rispettivamente per l'imposta sul plusvalore e per la sovrimposta di negoziazione, nonche' in confronto degli intermediari.
tolto: Per l'omessa annotazione sul foglietto bollato delle indicazioni prescritte, negli articoli 3 e 11 le parti e gli intermediari sono soggetti, in solido, alla pena pecuniaria da L. 100 a L. 1000.
tolto: Nella stessa pena pecuniaria incorrono gli agenti di cambio e le aziende di credito per l'omessa annotazione e trasmissione, nei termini stabiliti dei documenti di cui all'art. 11.
tolto: La pena dell'ammenda stabilita dall'art. 17, comma primo e quarto, e dall'art. 20, comma primo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e' sostituita dalla pena pecuniaria da L. 50 a L. 200 e quella comminata, dall'art. 17, comma sesto, dello stesso Regio decreto, e' sostituita dalla pena pecuniaria da L. 200 a L. 2000.
tolto: Le pene pecuniarie di cui al comma precedente si applicano anche ai fini del presente decreto.
tolto: Quando l'imposta o la sovrimposta, qualunque ne sia la forma del pagamento, siano state corrisposte oltre i termini stabiliti dall'art. 19, ma prima dell'accertamento della violazione, le parti e gli intermediari, anziche' nella pena dell'ammenda prevista nel comma primo, incorrono solidalmente nella sopratassa pari al 10 per cento dell'imposta o sovrimposta dovuta.
tolto: Per l'omesso pagamento della maggiore imposta o sovrimposta dovuta a norma degli articoli 12 e 17, nel termine richiamato nel penultimo comma del detto articolo 12 ed in quello stabilito dall'ultimo comma dell'articolo medesimo, il contribuente incorre nella sopra-tassa pari al 10 per cento dell'imposta e sovrimposta non versate.aggiunto: Testo unico-art. 22 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-09;357~art22 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.