Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1942 al 9 maggio 2025. 253 parole tolte, 13 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le permute dei titoli azionari di cui agli articoli 1 e 11, costituiscono agli effetti dell'applicazione dell'imposta sul plusvalore di cui allo stessoart. 1 ed 12, nonche' agli effetti dell'applicazione della sovrimposta di negoziazione di cui all'art. 17, due distinti contratti soggetti ciascuno all'imposta e sovrimposta.
tolto: Costituiscono del pari cessioni soggette ad imposta ed a sovrimposta le cessioni dei titoli di cui sopra, in estinzione di debiti o in pagamento di prezzo nelle vendite mobiliari o immobiliari, come pure le donazioni dei titoli stessi, e cio' indipendentemente dall'imposta di registro dovuta sugli atti relativi. Per quanto riguarda le donazioni e' fatta eccezione per quelle, risultanti da atto registrato, poste in essere fra ascendenti e discendenti in linea retta e per quelle poste in essere a contemplazione di matrimonio.
tolto: Sono esenti dalla imposta e dalla sovrimposta i trasferimenti, per causa di morte, dei titoli azionari di sui ai precedenti articoli 1 e 11.
tolto: Il prezzo di cessione, tanto nel caso di permuta che di donazione, e' rappresentato dalla quotazione di chiusura dei titoli raggiunta, nel giorno della permuta e della donazione, nella borsa piu' vicina al luogo in cui stata effettuata la permuta o la donazione medesimi. Ove la permuta o la donazione abbia per oggetto titoli non quotati in borsa, il prezzo di cessione e' rappresentato dal valore risultante dall'ultima valutazione, resasi definitiva, effettuata dal Comitato direttivo degli agenti di cambio agli effetti dell'imposta di negoziazione. In mancanza di tale valutazione, si assume come prezzo di cessione il valore nominale dei titoli.aggiunto: Testo unico-art. 18 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-09;357~art18 · fonte del testo
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