Art. 62 — Idoneità degli esponenti
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Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la societa' finanziaria capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalita' e di onorabilita' previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le banche.
Testo in vigore dal 30 settembre 1993 al 29 febbraio 2004
