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Il credito su pegno di cose mobili disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, e dal regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, continua a essere esercitato dalle banche gia' abilitate allo svolgimento di tale attivita'. Altre banche possono intraprendere l'esercizio dell'attivita' di credito su pegno dotandosi delle necessarie strutture. L'inizio dell'attivita' e' soggetto a nulla osta della Banca d'Italia, che verifica la rispondenza delle strutture, e a licenza del questore, da rilasciarsi ai sensi dell'art. 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Testo in vigore dal 30 settembre 1993 al 19 ottobre 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art48 · fonte del testo

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