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(( (Garanzie). I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'articolo 46. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, anche a breve termine, effettuati mediante utilizzo di cambiale agraria e di cambiale pesca, sono comunque assistiti da privilegio legale sui seguenti beni mobili dell'impresa finanziata:

  • a)frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione;
  • b)bestiame, merci, scorte, materie prime e altri beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso;
  • c)crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere a) e b). Il privilegio legale si colloca nel grado immediatamente successivo ai crediti per le imposte sui redditi immobiliari di cui al numero 2) dell'articolo 2778 del codice civile. In caso di inadempimento, su istanza della banca, il pretore del luogo in cui si trovano i beni sottoposti ai privilegi di cui ai commi 1, 2 e 3 puo', assunte sommarie informazioni, disporne l'apprensione e la vendita. Quest'ultima e' effettuata ai sensi dell'articolo 1515 del codice civile. Ove i finanziamenti di credito agrario siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla sezione I del presente capo per le operazioni di credito fondiario.)) 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il D.L. 4 gennaio 1994, n. 1, convertito, senza modificazioni, dalla L. 17 febbraio 1994, n. 135 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che " Il presente decreto ha effetto dal 1 gennaio 1994[...]."

Testo in vigore dal 7 gennaio 1994 al 19 ottobre 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 gennaio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 30 settembre 1993 al 7 gennaio 1994. 13 parole tolte, 120 parole aggiunte in 4 capoversi.

aggiunto: (Garanzie). I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio aggiunto: possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'articolo 46. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio, anche a breve termine, tolto: possono essere assistiti dal privilegio previsto dall'art. 46 aggiunto: effettuati mediante utilizzo di cambiale agraria e di cambiale pesca, sono comunque assistiti da privilegio legale sui seguenti beni mobili dell'impresa finanziata:

aggiunto: a) frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione;

aggiunto: b) bestiame, merci, scorte, materie prime e altri beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso;

aggiunto: c) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere a) e b). Il privilegio legale si colloca nel grado immediatamente successivo ai crediti per le imposte sui redditi immobiliari di cui al numero 2) dell'articolo 2778 del codice civile. In caso di inadempimento, su istanza della banca, il pretore del luogo in cui si trovano i beni sottoposti tolto: a privilegio aggiunto: ai privilegi di cui ai commi 1, 2 e 3 puo', assunte sommarie informazioni, disporne l'apprensione e la vendita. Quest'ultima tolto: viene aggiunto: e' effettuata ai sensi tolto: dell'art. aggiunto: dell'articolo 1515 del codice civile. tolto: Quando aggiunto: Ove i finanziamenti di credito agrario siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla sezione I del presente capo per le operazioni di credito fondiario.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 4 gennaio 1994, n. 1, convertito, senza modificazioni, dalla L. 17 febbraio 1994, n. 135 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che " Il presente decreto ha effetto dal 1 gennaio 1994[...]."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art44 · fonte del testo

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