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Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. La Banca d'Italia puo' autorizzare, per periodi determinati, le singole banche di credito cooperativo a una operativita' prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilita'. Gli statuti contengono le norme relative alle attivita', alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia.

Testo in vigore dal 30 settembre 1993 al 15 aprile 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art35 · fonte del testo

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