Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 ottobre 1999 al 15 aprile 2016. Leggi il testo vigente →

Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non puo' essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca e' posta in liquidazione. Per essere soci di una banca di credito cooperativo e' necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuita' nel territorio di competenza della banca stessa. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. Nessun socio puo' possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi cinquantamila euro. 10 ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 342)). ((6. Si applica l'articolo 30, comma 5.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213

10

Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che la modifica apportata all'art. 34, comma 4 del presente provvedimento decorre dal 1 gennaio 2002.

Testo in vigore dal 19 ottobre 1999 al 15 aprile 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 ottobre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 9 luglio 1998 al 19 ottobre 1999. 62 parole tolte, 17 parole aggiunte.

… banca stessa. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. tolto: 4. Nessun socio puo' possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi cinquantamila euro. tolto: Le banche di credito cooperativo non possono acquistare le proprie azioni, ne' fare anticipazioni su di esse, ne' compensarle con le obbligazioni dei soci. Quando risulta che la banca rigetta ripetutamente e senza giustificato motivo le domande di ammissione a socio, e' in facolta' della Banca d'Italia obbligare la banca stessa a motivare e comunicare agli interessati le delibere di rigetto aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 342. 6. Si applica l'articolo 30, comma 5.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art34 · fonte del testo

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