Art. 144-quinquies — Sanzioni per violazioni di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili

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Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate agli articoli 139, 140, 144, 144-bis e 144-ter, le sanzioni ivi previste si applicano, nella misura e con le modalita' stabilite nel presente titolo, anche in caso di inosservanza del regolamento UE n. 575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.

Testo in vigore dal 27 giugno 2015 al 30 novembre 2021

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