Art. 126 — Riservatezza delle informazioni

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I contratti con i quali le banche o gli intermediari finanziari concedono a un consumatore un'apertura di credito in conto corrente non connessa all'uso di una carta di credito contengono, a pena di nullita', le seguenti indicazioni:

  • a)il massimale e l'eventuale scadenza del credito;
  • b)il tasso di interesse annuo e il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto, nonche' le condizioni che possono determinare la modifica durante l'esecuzione del contratto stesso. Oltre a essi, nulla e' dovuto dal consumatore;
  • c)le modalita' di recesso dal contratto.

Testo in vigore dal 30 settembre 1993 al 19 settembre 2010

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art126 · fonte del testo

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