Art. 126-octies — Denominazione valutaria dei pagamenti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 marzo 2010 al 13 gennaio 2018. Leggi il testo vigente →

I pagamenti sono effettuati nella valuta concordata dalle parti. Se al pagatore e' offerto, prima di disporre un'operazione di pagamento, un servizio di conversione valutaria dal beneficiario ovvero presso il punto vendita da un venditore di merci o da un fornitore di servizi, colui che propone il servizio di conversione gli comunica tutte le spese e il tasso di cambio che sara' utilizzato per la conversione. Il pagatore accetta il servizio su tale base.

Testo in vigore dal 1 marzo 2010 al 13 gennaio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art126octies · fonte del testo

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