Art. 120-undevicies — Disposizioni applicabili

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((1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-ter e 120-quater)). 2. Il finanziatore e l'intermediario del credito forniscono gratuitamente ai consumatori le informazioni previste ai sensi del presente capo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 127-bis. 70

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72

70

Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo".

Testo in vigore dal 25 luglio 2021 al 11 gennaio 2024

Versioni nel tempo

15 versioni dal 2016

2016oggi
  1. dal 11 gennaio 2027in arrivoabrogato
  2. 19 giugno 2026 — 11 gennaio 2027abrogatoper 4 mesi
  3. 29 aprile 2026 — 19 giugno 2026abrogatoper un mese
  4. 23 gennaio 2026 — 29 aprile 2026abrogatoper 3 mesi
  5. 10 gennaio 2026 — 23 gennaio 2026abrogatoper 13 giorni
  6. 9 gennaio 2026 — 10 gennaio 2026abrogatoper 1 giorno
  7. 21 marzo 2025 — 9 gennaio 2026abrogatoper 10 mesi
  8. 12 marzo 2025 — 21 marzo 2025abrogatoper 9 giorni
  9. 25 febbraio 2025 — 12 marzo 2025abrogatoper 15 giorni
  10. 14 settembre 2024 — 25 febbraio 2025abrogatoper 5 mesi
  11. 14 agosto 2024 — 14 settembre 2024abrogatoper un mese
  12. 27 marzo 2024 — 14 agosto 2024abrogatoper 5 mesi
  13. 11 gennaio 2024 — 27 marzo 2024abrogatoper 3 mesi
  14. 25 luglio 2021 — 11 gennaio 2024per 2 anni
  15. 4 giugno 2016 — 25 luglio 2021testo originarioper 5 anni

Che cosa è cambiato dal 25 luglio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 4 giugno 2016 al 25 luglio 2021. 4 parole tolte, 1 parola aggiunta.

1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-tertolto: , aggiunto: e 120-quatertolto: , 125-sexies, comma 1. 2. Il finanziatore e l'intermediario del credito forniscono gratuitamente ai consumatori le informazioni previste ai sensi del presente capo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 127-bis.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art120undevicies · fonte del testo

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