Art. 104 — Competenze giurisdizionali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 agosto 2020 al 1 settembre 2021. Leggi il testo vigente →

Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l'azione revocatoria prevista dall'art. 99, comma 5, nonche' per tutte le controversie fra le societa' del gruppo e' competente inderogabilmente il tribunale nella cui circoscrizione ha la sede legale la capogruppo. 82 86 COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

82

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ha disposto (con l'art. 369, comma 1, lettera o)) che "Al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: [...] o) all'articolo 104, comma 1, le parole «ha sede legale la capogruppo» sono sostituite dalle seguenti: «la capogruppo ha il centro degli interessi principali»". Ha inoltre disposto (con l'art. 369, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l), m), n), e o), si applicano alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto".

D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23

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Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 1 del presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021.

Testo in vigore dal 15 agosto 2020 al 1 settembre 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 agosto 2020

Confronto con la versione in vigore dal 16 novembre 2015 al 15 agosto 2020.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

Le note di aggiornamento ufficiali

  • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

    Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ha disposto (con l'art. 369, comma 1, lettera o)) che "Al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: [...] o) all'articolo 104, comma 1, le parole «ha sede legale la capogruppo» sono sostituite dalle seguenti: «la capogruppo ha il centro degli interessi principali»". Ha inoltre disposto (con l'art. 369, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l), m), n), e o), si applicano alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto".

  • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23

    Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica del comma 1 del presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art104 · fonte del testo

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