[1]sostitutiva sulle plusvalenze da cessioni di immobili (articolo 1, commi 496 e 498, legge 23 dicembre 2005, n. 266; articolo 1, commi 65 e 66, legge 30 dicembre 2023, n. 213)

[2]1. In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu' di cinque anni, all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b), sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta, sostituiva dell'imposta sul reddito, del 26 per cento. A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all'applicazione e al versamento dell'imposta sostitutiva della plusvalenza di cui al primo periodo, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresi' all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia. 2. I contribuenti che si avvalgono delle disposizioni di cui al comma 1 e ((all'articolo 299, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)), sono esclusi dai controlli di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e nei loro confronti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli ((articoli 253, comma 3, e 299, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)). Se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo ((...)). 3. Alle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettera c), si puo' applicare l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito di cui al comma 1, con le modalita' ivi previste. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera c), si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Testo vigente dal 7 agosto 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 3 luglio 2026 al 7 agosto 2026. 93 parole tolte, 29 parole aggiunte.

… I contribuenti che si avvalgono delle disposizioni di cui al comma 1 e all'articolo tolto: 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiunto: 299, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, sono esclusi dai controlli di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e nei loro confronti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli tolto: 38, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 aggiunto: 253, comma 3, e 299, comma 1, del testo unico tolto: di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. aggiunto: delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. Se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo tolto: e si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella gia' applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173aggiunto: .... 3. Alle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettera c), si …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art244 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari