Per le unita' immobiliari destinate ad uso di abitazione, possedute dal contribuente in aggiunta a quella adibita ad abitazione principale ed utilizzate come residenze secondarie o comunque tenute a propria disposizione, il reddito dei fabbricati determinato a norma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e' aumentato di un terzo, con effetto dal 10 gennaio 1979. Sono esentate dall'aumento le unita' immobiliari adibite ad uso professionale. A decorrere dalla stessa data l'aumento previsto dal comma precedente si applica anche alle unita' immobiliari possedute da soggetti diversi dalle persone fisiche, che non costituiscono beni strumentali ai sensi degli articoli 40 e 52, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e che non sono destinate alla locazione. I possessori di unita' immobiliari per le quali non sia stata presentata la dichiarazione per l'accatastamento sono soggetti, qualora non dichiarino il relativo reddito e questo sia di ammontare annuo superiore a 800.000 lire, alla pena pecuniaria nella misura del 30, per cento del reddito accertato. La stessa pena si applica a coloro che omettono di dichiarare il reddito di costruzioni rurali adibite ad uso diverso da quello indicato nell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e per le quali non sia stata presentata la dichiarazione per l'accatastamento al catasto edilizio urbano, sempre che il reddito stesso ecceda il predetto ammontare di lire 800.000. Restano salve le sanzioni per l'omissione, l'incompletezza o l'infedelta' della dichiarazione dei redditi. Chi non dichiara i redditi dei fabbricati esenti dall'imposta locale sui redditi o li dichiara in misura inferiore per oltre un terzo del loro ammontare decade dal beneficio dell'esenzione a partire dal primo periodo di imposta per il quale ha commesso l'infrazione, ferme restando le sanzioni per l'omissione, l'incompletezza o la infedelta' della dichiarazione.

Testo vigente dal 28 aprile 1980

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-04-24;146~art4 · fonte del testo

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