Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 377). Fonte: art. 377, comma 1, d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]' a controllo congiunto (articolo 43 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)

[2]1. Una controllante che detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione in una entita' a controllo congiunto o in una entita' sussidiaria a controllo congiunto applica, con riferimento a ciascuna di tali entita', l'imposta minima integrativa in misura pari all'importo di imposizione integrativa a essa attribuita secondo gli articoli da 313 a 317. 2. Il calcolo dell'imposizione integrativa, secondo le disposizioni dei capi da III a VII del presente titolo, relativa a ogni entita' a controllo congiunto e' effettuato separatamente e, in caso di gruppo a controllo congiunto, trattando l'entita' a controllo congiunto e le sue entita' sussidiarie a controllo congiunto come un distinto gruppo multinazionale o nazionale di imprese e l'entita' a controllo congiunto come la controllante capogruppo. 3. L'imposizione integrativa dovuta con riferimento a una entita' a controllo congiunto o a un gruppo a controllo congiunto e' ridotta in misura pari all'importo di imposizione integrativa attribuibile a ogni controllante ai sensi dei commi 1 e 2 relativa all'entita' a controllo congiunto o a ogni entita' appartenente al gruppo a controllo congiunto. L'eventuale imposizione integrativa calcolata con riferimento a una entita' a controllo congiunto o a un gruppo a controllo congiunto che residua dopo l'applicazione del primo periodo deve essere aggiunta all'importo complessivo dell'imposta minima suppletiva ai sensi dell'articolo 321, comma 2.

Testo vigente dal 3 luglio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art343 · fonte del testo

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