[1]di attivita' e passivita' (articolo 42 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)

[2]1. Ai fini del presente articolo:

  • a)«riorganizzazione»: indica una operazione di trasformazione o di trasferimento di attivita' e passivita' a condizione che:
  • 1)il corrispettivo dell'operazione e' costituito, in tutto o in via maggioritaria, da una partecipazione emessa dall'impresa acquirente o da una entita' a essa connessa, o, nel caso di una liquidazione, e' annullata la partecipazione nell'entita' liquidata. In assenza di corrispettivo, rientrano tra le operazioni di riorganizzazione i trasferimenti di attivita' e passivita' a fronte dei quali non vi e' una emissione di partecipazioni in quanto tale emissione sarebbe priva di significato economico;
  • 2)l'utile o perdita dell'operazione non concorre, in tutto o in parte, a formare il reddito imponibile della entita' trasferente ai fini delle imposte del Paese in cui questa e' localizzata;
  • 3)il Paese di localizzazione della entita' acquirente impone a quest'ultima di subentrare nella posizione della entita' trasferente in ordine al valore degli elementi della attivita' e passivita' trasferite ai fini delle imposte rilevanti, tenendo conto dell'eventuale utile o perdita non qualificante;
  • b)«utile o perdita non qualificante»: indica l'importo minore tra l'utile o la perdita dell'impresa cedente sorti in relazione a una riorganizzazione e assoggettati a imposizione nel luogo di localizzazione dell'impresa cedente e l'utile o la perdita contabile che sorge in relazione alla riorganizzazione. 2. In caso di trasferimento di attivita' e passivita':
  • a)l'impresa trasferente include nel proprio reddito o perdita rilevante l'utile o perdita derivante dal trasferimento;
  • b)l'impresa acquirente determina il proprio reddito o perdita rilevante avendo a riferimento il valore contabile delle attivita' e passivita' ricevute determinato in base ai principi contabili adottati nel bilancio consolidato della propria controllante capogruppo. 3. In deroga a quanto previsto al comma 2, se il trasferimento di attivita' e passivita' avviene nell'ambito di una riorganizzazione, l'utile o la perdita contabile da trasferimento realizzati dall'impresa trasferente non concorrono a formare il suo reddito o perdita rilevante e l'impresa acquirente determina il proprio reddito o perdita rilevante avendo a riferimento il valore contabile che le stesse attivita' e passivita' avevano in capo all'impresa trasferente al momento del trasferimento. 4. In deroga a quanto previsto ai commi 2 e 3, se il trasferimento di attivita' e passivita' avviene nell'ambito di una riorganizzazione che determina per l'entita' trasferente l'emersione di un utile o perdita non qualificante:
  • a)l'impresa trasferente include nel calcolo del proprio reddito o perdita rilevante un importo pari all'utile o perdita da trasferimento nei limiti dell'utile o perdita non qualificante;
  • b)l'impresa acquirente determina il proprio reddito o perdita rilevante dopo l'acquisizione avendo a riferimento il valore contabile che le stesse attivita' e passivita' avevano in capo alla entita' trasferente al momento del trasferimento, rettificato coerentemente con le norme fiscali locali dell'impresa acquirente per tener conto dell'utile o perdita non qualificante. 5. Su opzione dell'impresa dichiarante, se un'impresa e' tenuta o autorizzata ad allineare ai fini fiscali, nel Paese in cui e' localizzata, il valore delle sue attivita' e passivita' al corrispondente fair value, essa puo':
  • a)includere nel calcolo del reddito o perdita rilevante un importo dell'utile o della perdita per ciascuna delle sue attivita' e passivita':
  • 1)pari alla differenza, rispettivamente positiva o negativa, tra il fair value dell'attivita' o passivita' immediatamente dopo la data dell'evento che ha innescato l'aggiustamento fiscale «evento attivatore» e il valore contabile delle attivita' o passivita' immediatamente prima dell'evento attivatore; e
  • 2)diminuita (o aumentata) dell'eventuale utile o perdita non qualificante sorta in relazione all'evento attivatore;
  • b)avvalersi del fair value delle attivita' o passivita' immediatamente dopo l'evento attivatore per determinare il reddito o la perdita rilevante negli esercizi che terminano dopo l'evento attivatore;
  • c)puo', a sua discrezione, far concorrere integralmente il valore complessivo netto calcolato ai sensi della lettera a) ai fini del calcolo del reddito o perdita rilevante dell'esercizio nel corso del quale si e' verificato l'evento attivatore ovvero far concorrere tale valore in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. 6. Se in un esercizio compreso nel quinquennio di cui al comma 5, lettera c), un'impresa cessa di essere parte del gruppo multinazionale o nazionale, il valore complessivo netto calcolato ai sensi del medesimo comma 5, lettera a), che non ha ancora concorso a determinare il reddito o perdita rilevante nei precedenti esercizi concorre integralmente a formare il reddito rilevante di tale esercizio.

Testo vigente dal 3 luglio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art342 · fonte del testo

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