[1]derivante dal trasporto marittimo internazionale (articolo 24 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)

[2]1. L'utile derivante dall'attivita' di trasporto marittimo internazionale e l'utile derivante dalle attivita' accessorie al trasporto marittimo internazionale conseguiti da un'impresa non concorrono a formare il suo reddito o perdita rilevante a condizione che la sede di direzione effettiva dell'impresa di trasporto marittimo che consegue tali utili sia ubicata nel Paese in cui la stessa impresa e' localizzata. Ai fini del primo periodo, per direzione effettiva si intende il luogo ove sono prese le decisioni strategiche o commerciali riguardanti le navi interessate al traffico internazionale. 2. Se la somma algebrica dell'utile o perdita da trasporto marittimo internazionale e da attivita' accessorie e' negativa, tale risultato negativo e' escluso ai fini del calcolo del reddito o perdita rilevante. 3. Se l'utile complessivo da attivita' accessorie al trasporto marittimo internazionale, conseguito dalle imprese del gruppo localizzate nel medesimo Paese, e' superiore al 50 per cento dell'utile complessivo derivante dall'attivita' di trasporto marittimo internazionale dalle stesse conseguito, l'eccedenza concorre a formare il reddito o perdita rilevante. 4. I costi sostenuti da un'impresa direttamente derivanti dalle sue attivita' di trasporto marittimo internazionale e dalle attivita' a questo accessorie sono imputati alle rispettive attivita' alle quali afferiscono ai fini del calcolo dell'utile netto da trasporto marittimo internazionale e dell'utile netto da attivita' accessorie al trasporto marittimo internazionale. I costi sostenuti da un'impresa che sono indirettamente inerenti alle attivita' indicate nel primo periodo concorrono rispettivamente a formare l'utile netto da trasporto marittimo internazionale e l'utile netto da attivita' accessorie al trasporto marittimo internazionale in misura pari al rapporto tra i ricavi a esse relativi e i ricavi complessivi conseguiti dall'impresa. 5. I costi sostenuti da un'impresa che, ai sensi del comma 4, sono direttamente o indirettamente inerenti all'utile derivante dal trasporto marittimo internazionale e da attivita' accessorie al trasporto marittimo internazionale non concorrono a formare il reddito o perdita rilevante.

Testo vigente dal 3 luglio 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art324 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari