Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 377). Fonte: art. 377, comma 1, d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]o perdita rilevante della stabile organizzazione (articolo 25 decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209)

[2]1. L'utile o perdita contabile netta di esercizio di un'impresa che risponde alla definizione di stabile organizzazione di cui all'allegato B, numero 52) lettere a), b) e c), e' il risultato emergente dal suo rendiconto sezionale predisposto secondo principi contabili conformi o autorizzati a condizione, in tale ultimo caso, che siano rimosse eventuali distorsioni competitive rilevanti. Se una stabile organizzazione non predispone un tale rendiconto, l'importo del suo utile o perdita contabile di esercizio e' pari a quello che sarebbe stato registrato come tale qualora essa ne fosse stata obbligata e avesse adottato i principi contabili utilizzati dalla controllante capogruppo per il bilancio consolidato. 2. Se l'impresa risponde alla definizione di stabile organizzazione di cui all'allegato B, numero 52), lettere a) e b), il valore del suo utile o perdita contabile netta di esercizio e' rettificato per tener conto delle sole componenti reddituali positive e negative a essa riferibili in base alle disposizioni della convenzione per evitare le doppie imposizioni in essere con il Paese di residenza della casa madre ovvero, in assenza di tale convenzione, in base alle pertinenti disposizioni interne del Paese in cui essa e' localizzata, essendo a tali fini del tutto ininfluente l'ammontare delle componenti positive e negative di reddito fiscalmente rilevanti. Se l'impresa risponde alla definizione di una stabile organizzazione di cui all'allegato B, numero 52), lettera c), l'importo del suo utile o perdita contabile netta di esercizio e' rettificato al fine di tener conto delle sole componenti reddituali positive e negative a essa attribuibili in base all'articolo 7 del Modello OCSE. 3. Se l'impresa risponde alla definizione di stabile organizzazione di cui all'allegato B, numero 52), lettera d), il valore del suo utile o perdita contabile netta di esercizio ricomprende unicamente le componenti positive di reddito che, e nella misura in cui, sono esentate nel Paese di localizzazione della casa madre e che sono attribuibili alle attivita' esercitate al di fuori di tale Paese nonche' le componenti negative di reddito che, e nella misura in cui, non sono dedotte nel Paese di localizzazione della casa madre e che sono attribuibili alle suddette attivita'. 4. L'importo dell'utile o perdita contabile netta di esercizio di una stabile organizzazione, determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3, non rileva ai fini del calcolo del reddito o della perdita rilevante della casa madre, salvo quanto previsto dal comma 5. 5. La perdita rilevante di una stabile organizzazione e' un onere che concorre esclusivamente alla formazione del reddito o perdita rilevante della casa madre se e nella misura in cui il Paese di localizzazione di quest'ultima considera la perdita rilevante della stabile organizzazione alla stregua di un onere deducibile ai fini della determinazione reddito imponibile della casa madre e tale perdita non e' compensata da componenti positive di reddito che sono imponibili in base alle leggi di tale Paese e del Paese di localizzazione della stabile organizzazione. Il reddito rilevante conseguito dalla stabile organizzazione successivamente al riconoscimento della sua perdita rilevante ai sensi del primo periodo e fino a concorrenza della medesima concorre esclusivamente alla formazione del reddito o perdita rilevante della casa madre.

Testo vigente dal 3 luglio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art325 · fonte del testo

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