Art. 273
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Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 377). Fonte: art. 377, comma 1, d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]sociali (articolo 1, comma 463, legge 30 dicembre 2004, n. 311)
[2]1. Le previsioni di cui agli articoli 269, 271, comma 2, e 272, comma 4, non si applicano alle cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Resta, in ogni caso, l'esenzione da imposte e la deducibilita' delle somme previste dall'articolo 265, commi 1 e 2.
Testo in vigore dal 3 luglio 2026 al 7 agosto 2026
