di produzione e lavoro (articolo 11 decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601; articolo 1, comma 462, legge 30 dicembre 2004, n. 311) 1. I redditi conseguiti dalle societa' cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono esenti dalla imposta sul reddito delle societa' se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuita', comprese le somme di cui al comma 3, non e' inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. Se l'ammontare delle retribuzioni e' inferiore al cinquanta per cento ma non al venticinque per cento dell'ammontare complessivo degli altri costi l'imposta sul reddito delle societa' e' ridotta alla meta'. 2. Per le societa' cooperative di produzione le disposizioni del comma 1 si applicano a condizione che per i soci ricorrano tutti i requisiti previsti, per i soci delle cooperative di lavoro, dall'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577. 3. Nella determinazione del reddito delle societa' cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono ammesse in deduzione le somme erogate ai soci lavoratori a titolo di integrazione delle retribuzioni fino al limite dei salari correnti aumentati del 20 per cento. 4. I commi 1, 2 e 3 si applicano limitatamente al reddito imponibile derivante dall'indeducibilita' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.

Testo vigente dal 3 luglio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art272 · fonte del testo

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