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Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 377). Fonte: art. 377, comma 1, d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]di partecipazioni di controllo o di collegamento (articolo 175 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

[2]1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 95, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 96, per i conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, contenente disposizioni in materia di societa' controllate e collegate, effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo comma, risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite. In tal caso, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 96, qualora il valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4:

  • a)e' inferiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza e' deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore di realizzo;
  • b)e' superiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza e' deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore normale. 3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano e il valore di realizzo e' determinato ai sensi dell'articolo 9 nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento prive dei requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 96 se le partecipazioni ricevute non sono anch'esse prive dei requisiti predetti, senza considerare quello di cui all'articolo 96, comma 1, lettera a).

Testo in vigore dal 3 luglio 2026 al 12 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-06-19;117~art175 · fonte del testo

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